Regione Puglia
TICKET
2 € per confezione fino a un
massimo di 5,5 € per ricetta
0,65 € per confezione per:
-
medicinali pluriprescrivibili di cui all’art.
9 della legge n. 405/2001 (antibiotici monodose, medicinali a base di
interferone per i soggetti affetti da eptatite cronica, medicinali
somministrati esclusivamente per fleboclisi);
-
farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella
terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001
-
deferoxamina nel trattamento della talassemia;
-
farmaci compresi nei protocolli di terapia
immunosoppressiva per i trapiantati;
-
preparazioni galeniche magistrali e officinali
nella terapia del dolore di natura neoplastica, secondo le necessità del
singolo pazienti e in linea con i protocolli dell’OMS.
Per i farmaci di eguale composizione non coperti
da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il
medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e
indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale stesso ovvero
l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di
prezzo più basso, il cittadino è tenuto a versare la differenza tra il
prezzo del farmaco e quello minimo di riferimento.
ESENTI
Non pagano i ticket sui farmaci:
- i grandi invalidi del lavoro (dall'80% al
100%);
- i grandi invalidi per servizio (1ª cat.);
- gli invalidi civili al 100%;
- gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
- i titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- i titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione);
- i nuclei familiari con reddito annuo fino a 8.000 Euro, incrementato di
750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro.
Pagano 1 € per confezione
(anziché 2 €) fino a un massimo di 3 € (anziché 5,5 €) per ricetta:
- i nuclei familiari con reddito annuo fino a
11.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un
massimo di 2250 euro;
- i soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo
familiare fino a 24.000 Euro;
- nell'ambito di nuclei familiari con reddito annuo fino a 16.000 Euro,
incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di
2250 euro:
(a) i pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella
terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di
cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 12, limitatamente ai farmaci strettamente
correlati alla terapia in atto;
(b) i pazienti portatori di patologie neoplastiche maligne;
(c) i cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per
malattie rare croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 1.2.91, del D.M. 28
maggio 1999, n. 329 'Regolamento recante norme di individuazione delle
malattie croniche ed invalidanti' e successive integrazioni ed al D.M.
18.5.01 n. 279, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria
patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre pezzi per
ricetta;
(d) i cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 238/1997
recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in
materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati” limitatamente alle prestazioni necessarie per la
cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla
Deliberazione 16 Luglio 2002, n. 1073;
(e) i pazienti talassemici, limitatamente alla terapia con deferoxamina;
(f) i trapiantati, limitatamente ai farmaci ricompresi nei protocolli di
terapia immunosoppressiva;
(g) i donatori d'organo da vivente.
Tali soggetti pagano 0,50 € a
confezione per:
§ medicinali
pluriprescrivibili di cui all’art. 9 della legge n. 405/2001 (antibiotici
monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da
eptatite cronica, medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi);
§ farmaci
analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla
legge n. 12/2001
§ deferoxamina
nel trattamento della talassemia;
§ farmaci
compresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati;
§ preparazioni
galeniche magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura
neoplastica.
DECORRENZA
1° settembre 2003
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