Il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina
Cos'è la E.C.M.
La professionalità di un operatore della Sanità può
venire definita da tre caratteristiche fondamentali:
- Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
- Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);
- Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere).
Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in
generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle
innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile
per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche
al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e competente".
E' per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono
nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende
l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività
formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri
(si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una
Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla
Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed
al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in
piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli
obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è
finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il
singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere
garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della
propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad
ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività
di aggiornamento e di riqualificazione professionale.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha
individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M
(Obiettivi formativi d’interesse nazionale).
Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli
operatori della Sanità, richiamato anche dal
Codice Deontologico, ma è anche naturalmente un diritto dei cittadini,
che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è
oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più
informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a
domande di cura, a domande più complessive di salute.
In cosa consiste il programma nazionale di E.C.M.
Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni,
congressi, corsi, ecc., finalizzati all'aggiornamento ed al miglioramento
della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri
forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri
ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di
rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o altro
professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia
gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva
utilità.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,, come
integrato
dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.
La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata,
ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una
Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra
l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati
dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i
requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono
attività formative...".
La Commissione, costituita con
decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000,
ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee,
extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del
programma sono riportate nei punti seguenti.
A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.
Il programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato,
riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o
libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. Il
programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata
e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
E' esonerato dall'obbligo dell' E.C.M. il personale
sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione
post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione,
dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea
specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre
1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di
formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17
agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.
corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 "Idoneità all’esercizio dell’attività
di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di
formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l’AIDS" di cui alla Legge 5
giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per
tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì,
dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in
materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del
servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui
usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. |