Legge 16 novembre 2001, n. 405
Art. 4
Accertamento e copertura dei disavanzi
… omissis ….
3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o
stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni di cui all'art. 1, comma
1, sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme
regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione
di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa
l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti
che concorrono alla determinazione della spesa;
b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella
normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di
interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
Art. 5
Tetti di spesa
1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non
può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per
cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano,
sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari
ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.
Art. 6
Livelli di assistenza
1. Nell'ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali
di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio
provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non
essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi
attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie
terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi
dalla rimborsabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di
assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilita'
dei farmaci di cui al comma 1 e' disposta, anche con provvedimento
amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria
spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato. |