Art. 97 - Obblighi d'informazione
Art. 97 (Obblighi d'informazione).
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Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
- il testo delle disposizioni di diritto interno
adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
- ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
- ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
- Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche
alle commissioni parlamentari.
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