In sede di prima applicazione del presente decreto
e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2
dell'art. 10 , ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti
dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).