Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori
Art. 91 (Contravvenzioni commesse
dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori).
- La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire
sessanta milioni.
- La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire
due milioni.
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