Art. 49 - Movimentazione manuale dei carichi - Informazione e formazione
Art. 49 (Informazione e formazione).
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
il peso di un carico;
il centro di gravità o il lato più pesante nel
caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
la movimentazione corretta dei carichi e i rischi
che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera
corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.