Art. 48 - Movimentazione manuale dei carichi - Obblighi dei datori di lavoro
Art. 48 (Obblighi dei datori di lavoro).
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce
ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI.
Nel caso in cui la necessità di una movimentazione
manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
sia quanto più possibile sicura e sana.
Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni
di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto
in particolare delle caratteristiche del carico in base all'allegato VI;
adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra
l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare
dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente
di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato
VI;
sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente decreto.