Art. 39 - Attrezzature di lavoro - Obblighi dei lavoratori
Art. 39 (Obblighi dei lavoratori).
I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione
o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione
ed all'addestramento ricevuti.
I lavoratori:
hanno cura delle attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione;
non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
segnalano immediatamente al datore di lavoro
o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi
rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.