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Art. 39 - Attrezzature di lavoro - Obblighi dei lavoratori  

Art. 39 (Obblighi dei lavoratori).

  1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
  2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
  3. I lavoratori:
    1. hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
    2. non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
    3. segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
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Aggiornato il : 12/05/2025

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