Art. 36 - Attrezzature di lavoro - Formazione ed addestramento
Art. 38 (Formazione ed addestramento).
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro
a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione
e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
alle condizioni di impiego delle attrezzature
anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
alle situazioni anormali prevedibili.
- bis. Il datore
di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono
esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature
di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.