Art. 36 - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
Art. 36 (Disposizioni concernenti
le attrezzature di lavoro).
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad
esse applicabili.
Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura
é stata costruita e messa in servizio.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente stabilisce
modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma
2.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Se ciò é appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura
di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve
essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".
Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 é aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione
di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza
possibilità di errore.".
Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente
comma:"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 é fornito il
libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.".
Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi: "Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o
da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati
di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro
che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero
ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi
di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali
pericoli.".
Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del D.Lgs.359/99 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- bis. Il datore
di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno
2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe
a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette
a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni
di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
- ter. Fino
a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate
il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello
di sicurezza equivalente.
- quater. Le
modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione
delle disposizioni del comma 8- bis, e quelle effettuate per migliorare
le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo,
del predetto decreto.