Art. 35 - Attrezzature di lavoro - obblighi datore di lavoro
Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro).
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi
ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali
non sono adatte. Inoltre il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro da svolgere;
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
-bis i sistemi
di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei
disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano:
installate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
utilizzate correttamente;
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
- bis disposte
in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre
persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra
gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte
in modo sicuro.
- bis. Il datore di lavoro provvede
affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi
sia assicurato che:
vengano disposte e fatte rispettare regole di
circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
vengano adottate misure organizzative atte a
evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di
attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare
che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona
esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
il trasporto di lavoratori su attrezzature di
lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante
lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore
a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora
sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
- ter. Il datore di lavoro provvede
affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi
sia assicurato che:
gli accessori di sollevamento siano scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo
di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo
e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori
di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore
di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da
non essere danneggiati o deteriorati;
allorché due o più attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate
in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano,
siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi
e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
i lavori siano organizzati in modo tale che,
quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo
che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare
la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneanente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso
per garantire il buon coordinamento degli operatori;
qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in
caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia,
siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza
salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il
carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
allorché le condizioni meteorologiche si degradano
ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento,
esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta
di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori
e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura
di lavoro.
- quater. Il
datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché
le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di
prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche
o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
- quinquies. I risultati delle verifiche
di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento
attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature
di lavoro ovunque queste sono utilizzate".
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore
di lavoro si assicura che:
l'uso dell'attrezzatura di lavoro é riservato
a lavoratori all'uopo incaricati;
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il lavoratore interessato é qualificato in maniera specifica per svolgere
tali compiti.