Art. 34 - Uso delle attrezzature di lavoro - Definizioni
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34 (Definizioni).
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di
un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello
stesso.