Art. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Capo VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 29 (Statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali).
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i
dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con
strumenti telematici.
L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente
di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a
quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione
ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per
la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo
degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di
cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali,
nonchè ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate
al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.