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Regione Puglia

TICKET

2 € per confezione fino a un massimo di 5,5 € per ricetta

 

0,65 € per confezione per:

  • medicinali pluriprescrivibili di cui all’art. 9 della legge n. 405/2001 (antibiotici monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da eptatite cronica, medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi);
  • farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001
  • deferoxamina nel trattamento della talassemia;
  • farmaci compresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati;
  • preparazioni galeniche magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura neoplastica, secondo le necessità del singolo pazienti e in linea con i protocolli dell’OMS.

 

Per i farmaci di eguale composizione non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale stesso ovvero l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso, il cittadino è tenuto a versare la differenza tra il prezzo del farmaco e quello minimo di riferimento.

ESENTI

Non pagano i ticket sui farmaci:

 

- i grandi invalidi del lavoro (dall'80% al 100%);
- i grandi invalidi per servizio (1ª cat.);
- gli invalidi civili al 100%;
- gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
- i titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- i titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione);
- i nuclei familiari con reddito annuo fino a 8.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro.
 

Pagano 1 € per confezione (anziché  2 €) fino a un massimo di 3 € (anziché 5,5 €) per ricetta:

 

- i nuclei familiari con reddito annuo fino a 11.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro;
- i soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 24.000 Euro;
- nell'ambito di nuclei familiari con reddito annuo fino a 16.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro:
(a) i pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 12, limitatamente ai farmaci strettamente correlati alla terapia in atto;
(b) i pazienti portatori di patologie neoplastiche maligne;
(c) i cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 1.2.91, del D.M. 28 maggio 1999, n. 329 'Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti' e successive integrazioni ed al D.M. 18.5.01 n. 279, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta;
(d) i cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 238/1997 recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati” limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla Deliberazione 16 Luglio 2002, n. 1073;
(e) i pazienti talassemici, limitatamente alla terapia con deferoxamina;
(f) i trapiantati, limitatamente ai farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva;
(g) i donatori d'organo da vivente.

 

Tali soggetti pagano 0,50 € a confezione per:

 

§  medicinali pluriprescrivibili di cui all’art. 9 della legge n. 405/2001 (antibiotici monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da eptatite cronica, medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi);

§  farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001

§  deferoxamina nel trattamento della talassemia;

§  farmaci compresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati;

§  preparazioni galeniche magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura neoplastica.   

DECORRENZA

1° settembre 2003

 

 

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Aggiornato il : 25/04/2024

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