Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502
Art.13
Autofinanziamento regionale
1. Le regioni fanno fronte
con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di
livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui
all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli
assunti come base per la determinazione del parametro capitario di
finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi
di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con
conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.
2. Per provvedere agli oneri
di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle
misure già previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di
prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti
dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole
prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie,
fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in
aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. Le regioni, nell'ambito
della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione
parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni,
possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre
prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a
qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.
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