In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura
che:
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso,
di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi
od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore
lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle
aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.