Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di
lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi
esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di
tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
nelle aziende industriali di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
nelle centrali termoelettriche;
negli impianti e laboratori nucleari;
nelle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
dipendenti;
nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità
dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi
esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato
a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione
dei servizi, nonchè il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3
e 7.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in
materia.
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
il periodo nel quale tali compiti sono stati
svolti;