Art. 72 - Septies - Agenti chimici - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 72-septies (Disposizioni in
caso di incidenti o di emergenze)
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro,
per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate
da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni
di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione
di appropriati mezzi di pronto soccorso.
Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di
lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in
particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa
i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre
rimedio alla situazione quanto prima.
Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area
colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni
e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi
di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono
essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari
per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
Le misure di emergenza devono essere contenute nel
piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel
piano vanno inserite:
informazioni preliminari sulle attività pericolose,
sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei
rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie
procedure e misure precauzionali;
qualunque altra informazione disponibile sui
rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti
o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate
in base al presente articolo.
Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non
protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.