Art. 72 - Quinquies - Agenti chimici - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 72-quinquies (Misure e principi
generali per la prevenzione dei rischi)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere eliminati
i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante
le seguenti misure:
progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
riduzione al minimo del numero di lavoratori
che sono o potrebbero essere esposti;
riduzione al minimo della durata e dell’intensità
dell’esposizione;
misure igieniche adeguate;
riduzione al minimo della quantità di agenti
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni
che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento
e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè
dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano
che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso
e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute
dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre
il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies,
72-septies, 72-decies, 72- undecies.