Art. 72 - Octies - Agenti chimici - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 72-octies (Informazione e formazione
per i lavoratori)
Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano
di:
dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio
e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo
di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi
per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
formazione ed informazioni su precauzioni ed
azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori
sul luogo di lavoro;
accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza
messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
fornite in modo adeguato al risultato della valutazione
del rischio di cui all’articolo 72-quater.Tali informazioni possono
essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento
individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura
e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
aggiornate per tener conto del cambiamento delle
circostanze.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati
da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinchè la natura
del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi
connessi siano chiaramente identificabili.
Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai
datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici
pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi
3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.