Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego
degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies.
Il divieto non si applica se un agente è presente
in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate,
previa autorizzazione, le seguenti attività:
attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
attività volte ad eliminare gli agenti chimici
che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
produzione degli agenti chimici destinati ad
essere usati come intermedi.
Ferme restando le disposizioni di cui al presente
titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita
l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più
rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema
chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma
3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute
e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle
seguenti informazioni:
i motivi della richiesta di deroga;
i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
il numero dei lavoratori addetti;
descrizione delle attività e delle reazioni o
processi;
misure previste per la tutela della salute e
sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.