Art. 72 - Bis - Agenti chimici - Campo di applicazione
Titolo VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI.
Art. 72-bis (Campo di applicazione).
Il presente titolo determina i requisiti minimi per
la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti
sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti
la presenza di agenti chimici.
I requisiti individuati dal presente titolo si applicano
a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo
n. 230 del 1995, e successive modifiche.
Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano
le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
Le disposizioni del presente titolo si applicano
altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio
1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice
IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della
direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
(ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul
Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni
tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data
del 25 maggio 1998.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano
alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalla normativa specifica.