Art. 7 (Contratto di appalto o contratto
d’opera).
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi:
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera;
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.