Art. 66 - Cancerogeni - Obblighi DdL - Informazione e formazione
Art. 66 (Informazione e formazione).
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla
base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei
cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
le misure igieniche da osservare;
la necessità di indossare e impiegare indumenti
di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro
corretto impiego;
il modo di prevenire il verificarsi di incidenti
e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquiennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono
sulla natura e sul grado dei rischi.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinchè gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni
o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche
ed integrazioni.