assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
provvede affinchè i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle
zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).