assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma
fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni,
anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato
fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette
aree è fatto divieto di fumare;
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni
in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria.
Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni
o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione
mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera
n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema
di ventilazione generale;
provvede alla misurazione di agenti cancerogeni
o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera
c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un
evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e
di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
provvede alla regolare e sistematica pulitura
dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
elabora procedure per i casi di emergenza che
possono comportare esposizioni elevate;
assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni
sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
assicura che la raccolta e l'immagazzinamento,
ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro,
netto, visibile;
dispone, su conforme parere del medico competente,
misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i
quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.