Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore
di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni
o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui
all'art. 4, comma 2.
Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza,
dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie
o informa polverulente e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce o nei impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo.
Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive
del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3 , è integrato con i seguenti
dati:
le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali
di cui all'allegato VIII , con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali
di cui all'allegato VIII , con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota
e il grado della stessa;
le misure preventive e protettive applicate ed
il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati
come sostituti.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche
ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9,
comma 3.