Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione
di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza
o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato
non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinchè la produzione
o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinchè il livello di esposizione
dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L’ esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’ agente
stabilito nell’ allegato VIII bis.