Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
Art. 6 (Obblighi dei progettisti,
dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori).
I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza
e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio
e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria
è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni
o dagli altri documenti previsti dalla legge.
Gli installatori e montatori di impianti, macchine
o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene
del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.