Art. 56 - Videoterminali - Informazione e formazione
Art. 56 (Informazione e formazione).
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
le misure applicabili al posto di lavoro, in
base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
le modalità di svolgimento dell'attività;
la protezione degli occhi e della vista.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida
d'uso dei videoterminali.