I lavoratori, prima di essere addetti alle attività
di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della
vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica
ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
idonei, con o senza prescrizioni;
non idonei.
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria,
ai sensi dell’articolo 16.
- bis. Le visite di controllo sono effettuate con
le modalità di cui ai commi 1 e 2.
- ter. La periodicità delle visite di controllo,
fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita
dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo
anno di età; quinquennale negli altri casi.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta
l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.
La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali
di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di
lavoro.