Art. 54 - Videoterminali - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 54 (Svolgimento quotidiano del
lavoro).
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per
almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad
una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
al videoterminale.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono
essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente
ne evidenzi la necessità.
E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi
i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno
di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.