Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
ai posti di guida di veicoli o macchine;
ai sistemi informatici montati a bordo di un
mezzo di trasporto;
ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
ai sistemi denominati "portatili" ove
non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
alle macchine calcolatrici, ai registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.