Art. 45 - DPI - Criteri per l'individuazione e l'uso
Art. 45 (Criteri per l'individuazione
e l'uso).
Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art.
43, commi 1 e 4.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio, indica:
i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.