effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinchè questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
valuta, sulla base delle informazioni a corredo
dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45
le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con
quelle individuate alla lettera b);
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga
una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
entità del rischio;
frequenza dell'esposizione al rischio;
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
prestazioni del DPI.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art.
45, comma 2.
Il datore di lavoro:
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente
alle informazioni del fabbricante;
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
assicura una formazione adeguata e organizza,
se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;