I DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sè un rischio maggiore;
essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
poter essere adattati all'utilizzatore secondo
le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo
di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere,
anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio
e dei rischi corrispondenti.