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Software per Medici Competenti - Legge 626/94
 
Art. 40 - DPI - Definizioni

Titolo IV

USO DEI DISPOSITIVI
I PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 40 (Definizioni).

  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
    1. attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
    2. uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
    3. zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
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Aggiornato il : 17/05/2024

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