Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro,
del dirigente e del preposto)
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
una relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'individuazione delle misure di prevenzione
e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente
alla valutazione di cui alla lettera a);
il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva.
Il datore di lavoro:
designa il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
designa gli addetti al servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, e in particolare:
designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
aggiorna le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute
e alla sicurezza;
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi
di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
prende le misure appropriate affinchè soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
richiede l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi
e sui rischi connessi all'attività produttiva;
adotta le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinchè i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
informa il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso
e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
permette ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza
e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza
di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui
all'art. 19, comma 1, lettera e);
prende appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno
un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente,
di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro,
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto
il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi vigenti;
consulta il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo
grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui
al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
La valutazione di cui al comma 1 e il documento di
cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale,
e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti
da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei
rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate
per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni
non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o
più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro, possono essere altresì definiti:
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione
e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
i casi in cui è possibile la riduzione a una
sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli
ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio.
Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
(1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè
delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano
fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto,
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti
dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati,
con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o
al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.