1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere
adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo
entro il 1° gennaio 1997.
Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente
iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati,
il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui
al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate
dall'organo di vigilanza competente per territorio.