Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per luoghi di lavoro:
i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonchè
ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
ai mezzi di trasporto;
ai cantieri temporanei o mobili;
alle industrie estrattive;
ai pescherecci;
ai campi, boschi e altri terreni facenti parte
di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata
dell'azienda.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti,
le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare,
per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti
e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori
portatori di handicap.
La disposizione di cui al comma 4 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.