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Art. 3 - Misure generali di tutela

Art. 3 (Misure generali di tutela).

  1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
    1. valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
    2. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
    3. riduzione dei rischi alla fonte;
    4. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
    5. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
    6. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
    7. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
    8. limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
    9. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
    1. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
    2. allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
    3. misure igieniche;
    4. misure di protezione collettiva ed individuale;
    5. misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
    6. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
    7. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
    8. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
    9. istruzioni adeguate ai lavoratori.
  2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

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Aggiornato il : 17/05/2024

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