Art. 26 - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
Art. 26 (Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).
L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 393. (Costituzione della commissione).
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita
una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro,
laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica
o fisica;
il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
un funzionario dell'Istituto superiore di
sanità;
il direttore generale competente del Ministero
della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria;
commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole,
alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;
sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
un rappresentante dei seguenti organismi:
Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia
nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;
otto esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
otto esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
un esperto nominato dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali
dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro,
non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.
Per ogni rappresentante effettivo è designato
un membro supplente.
All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione
e la funzione.
La commissione può chiamare a far parte dei comitati
di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione
delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca,
in relazione alle materie trattate.
Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione
sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano
in carica tre anni.".
L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 394. (Compiti della commissione).
La commissione consultiva permanente ha il compito
di:
esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una
relazione annuale al riguardo;
formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonchè per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
esaminare le problematiche evidenziate dai
comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate
nei luoghi di lavoro;
proporre linee guida applicative della normativa
di sicurezza;
esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello
nazionale;
esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
esprimere parere sul riconoscimento della
conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
esprimere il parere sui ricorsi avverso le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della
vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge
19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
esprimere parere, su richiesta del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle
regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla
protezione della salute dei lavoratori.
La relazione di cui al comma precedente, lettera
a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti
ed ai presidenti delle regioni.
La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.