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Software per Medici Competenti - Legge 626/94
 
Art. 23 - Vigilanza   

Capo VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 23 (Vigilanza)

  1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
  3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
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Aggiornato il : 17/05/2024

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