Capo VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23 (Vigilanza)
La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonchè, per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro, per
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare
con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria locale competente per
territorio.
Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici
di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda
le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione
della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate
e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonchè
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.