Art. 22 - Formazione dei lavoratoriArt.
22 (Formazione dei lavoratori).
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore,
ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3 , riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione:
dell'assunzione;
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi
rischi.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente
la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici
di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.