Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su:
i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale;
le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
in materia;
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
le procedure che riguardano il pronto soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 12 e 15.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1,
comma 3.