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Software per Medici Competenti - Legge 626/94
 
Art. 21 - Informazione dei lavoratori  

Capo VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 21 (Informazione dei lavoratori).

  1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
    1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
    2. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
    3. i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
    4. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
    5. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
    6. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
    7. i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
  2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
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Aggiornato il : 17/05/2024

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