A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative
formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle
norme vigenti.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati
alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.