Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi
di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale
avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti
di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di
cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione
del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari
obblighi;
datore
di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa,
ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva,
quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi
in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
servizio
di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
medico
competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro
o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
docenza o libera docenza, in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
responsabile
del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal
datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta
o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato
rappresentante per la sicurezza;
prevenzione:
il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte
le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno;
agente:
l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute;
unità
produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.