Art. 19 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante
per la sicurezza).
Il rappresentante per la sicurezza:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono
le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni
e le malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall'art. 22;
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti;
partecipa alla riunione periodica di cui all'art.
11;
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonchè dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e
nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi
2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4,
comma 5, lettera o).