Capo V
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza).
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto
o designato il rappresentante per la sicurezza.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino
a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali,
così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di
15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda
al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione
del rappresentante per la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito
e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva.
In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva
di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre
mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle
materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il
Ministro per la funzione pubblica sentite la organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1
è il seguente:
un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
sei rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unità produttive.
Le modalità e i contenuti specifici della formazione
del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.